(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2012) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare gli articoli da 61 a 65 relativi all'Asse 4, Leader dei programmi di sviluppo rurale; Visto in particolare l'art. 62, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005 che statuisce che i gruppi di azione locale (di seguito GAL) selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale; Visto il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2007-2013, approvato con la decisione C(2007) 5715 della Commissione europea del 20 novembre 2007, che nell'ambito del paragrafo 5.3.4 Asse 4 - Leader definisce i GAL come i soggetti che propongono e hanno la responsabilita' dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e, tra gli altri, devono garantire la capacita' di selezionare i progetti da finanziare, compresi i progetti di cooperazione, assumendo la responsabilita' delle decisioni e dell'attivita' di verifica e controllo; Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. (di seguito regolamento generale del PSR) come modificato con proprio decreto 14 novembre 2011, n. 0266/Pres. e relativamente agli allegati e alle disposizioni tecniche delle schede di misura modificato con i decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale: n. 477/2011, n. 2178/2011 e n. 112/2012; Visto l'art. 74 (Gruppi di Azione Locale) comma 2 del regolamento generale del PSR che attribuisce al GAL, in persona del suo organo collegiale, la responsabilita' e la competenza per le decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili; Visto l'art. 12 (Bandi per l'accesso individuale) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) che prevede che i bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorita' di gestione; Visto l'art. 26 (Ammissibilita' delle domande di aiuto) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che l'Ufficio attuatore pubblichi sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle domande ammissibili; Visto l'art. 29 (Graduatorie) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che, a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorita' di gestione: a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili; b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili; c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'art. 28; Visto l'art. 84 (Norma di rinvio) del Capo I (Attuazione della strategia di sviluppo locale) del Titolo IV (Attuazione dell'Asse 4 (Leader) del PSR) del regolamento generale del PSR che statuisce che per quanto non specificatamente previsto dal Titolo IV medesimo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II (Accesso individuale); Visto che il GAL non e' individuato nell'Allegato B del regolamento generale del PSR ne' come ufficio attuatore, ne' come struttura responsabile di misura, e' necessario modificare l'art. 84 del regolamento generale del PSR nel modo seguente: escludendo l'applicazione dell'art. 26 all'Asse IV; prevedendo che i bandi sono predisposti e adottati dal GAL; prevedendo che, nel caso di domande di aiuto rivolte al GAL, agli adempimenti attribuiti dal Titolo II alle strutture responsabili di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso; prevedendo di estendere anche al GAL, attraverso un proprio provvedimento, gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 29; Considerato inoltre che il GAL, per l'attuazione della misura 431, si trova ad affrontare spese per servizi postali, valori bollati e controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 71 del decreto medesimo che, vista l'esiguita' di importo, sono pagate in contanti; Viste le «Linee guida per l'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010)» adottate dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e in particolare il paragrafo 2.13 in cui si prevede che il pagamento in contanti e' consentito nei soli casi in cui e' inequivocabilmente garantita la tracciabilita' della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singolo bene/servizio; Ritenuto di modificare l'art. 88 (Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili) del regolamento generale del PSR per il GAL, limitatamente alla Misura 431, ammettendo il pagamento in contanti esclusivamente per valori bollati, servizi postali e controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai sensi dell'art. 71 del decreto medesimo, nei soli casi in cui e' inequivocabilmente garantita la tracciabilita' della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singola tipologia di spesa; Visto l'art. 38, comma 2 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento) del regolamento generale del PSR che afferma che il procedimento per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore; Ritenuto necessario specificare allo stesso comma 2, dell'art. 38 citato, anche quando il procedimento, per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, ha inizio dal momento che gli articoli 40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati di avanzamento) e 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale del PSR prevedono la presentazione di una domanda in formato elettronico sul SIAN e successivamente, nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio, la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale; Ritenuto di modificare l'art. 38 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento), comma 2 del regolamento generale del PSR specificando che il procedimento ha inizio con la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale ai sensi degli articoli 40, comma 2, 41, comma 2 e 42, comma 2 del medesimo regolamento; Visto l'art. 49 (Impegni accessori nelle misura a investimento) del regolamento generale del PSR dove al comma 1, lettera b) tra gli altri impegni, e' indicato il rispetto dei termini indicati nella decisione individuale di finanziamento; Considerato che la decisione individuale di finanziamento ha un contenuto ampio e alla lettera d), dell'art. 32 (Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale) del regolamento generale del PSR e' indicato che nella stessa decisione siano precisati i termini, senza pero' indicare la natura degli stessi; Ritenuto necessario precisare che i termini che devono essere rispettati come impegno accessorio nella decisione di finanziamento siano quelli relativi all'inizio e alla conclusione delle operazioni; Ritenuto di modificare l'art. 49 (Impegni accessori nelle misure a investimento) al comma 1, lettera b) del regolamento generale del PSR specificando che costituisce impegno accessorio il rispetto dei termini di inizio e conclusione delle operazioni indicati nella decisione individuale di finanziamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1356 avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»; Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO