(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del  20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare  gli
articoli da 61 a 65 relativi all'Asse  4,  Leader  dei  programmi  di
sviluppo rurale; 
    Visto in particolare l'art. 62, paragrafo 4 del regolamento  (CE)
n. 1698/2005 che statuisce che i gruppi di azione locale (di  seguito
GAL) selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia
di sviluppo locale; 
    Visto il programma di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 2007-2013, approvato con la  decisione  C(2007)
5715 della Commissione europea del 20 novembre 2007, che  nell'ambito
del paragrafo 5.3.4 Asse 4 - Leader definisce i GAL come  i  soggetti
che propongono  e  hanno  la  responsabilita'  dell'attuazione  delle
strategie di sviluppo locale e, tra gli altri,  devono  garantire  la
capacita'  di  selezionare  i  progetti  da  finanziare,  compresi  i
progetti  di  cooperazione,  assumendo   la   responsabilita'   delle
decisioni e dell'attivita' di verifica e controllo; 
    Visto il regolamento generale  di  attuazione  del  programma  di
sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. (di
seguito regolamento generale del PSR)  come  modificato  con  proprio
decreto 14 novembre 2011, n. 0266/Pres. e relativamente agli allegati
e alle disposizioni tecniche delle schede di misura modificato con  i
decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale: n.  477/2011,  n.
2178/2011 e n. 112/2012; 
    Visto l'art. 74 (Gruppi di Azione Locale) comma 2 del regolamento
generale del PSR che attribuisce al GAL, in persona  del  suo  organo
collegiale, la responsabilita'  e  la  competenza  per  le  decisioni
finali  sulla  selezione  e  approvazione   di   tutti   i   progetti
finanziabili; 
    Visto l'art. 12 (Bandi per  l'accesso  individuale)  del  Capo  I
(Procedimento   per   la   concessione   degli   aiuti   nell'accesso
individuale) del Titolo II (Accesso individuale) che  prevede  che  i
bandi per l'accesso  individuale  sono  predisposti  dalle  strutture
responsabili di misura in collaborazione con gli uffici  attuatori  e
sono approvati con provvedimento dell'autorita' di gestione; 
    Visto l'art. 26 (Ammissibilita' delle domande di aiuto) del  Capo
I  (Procedimento  per  la  concessione   degli   aiuti   nell'accesso
individuale) del Titolo  II  (Accesso  individuale)  del  regolamento
generale del PSR che prevede che l'Ufficio  attuatore  pubblichi  sul
Bollettino   Ufficiale   della   Regione   l'elenco   delle   domande
ammissibili; 
    Visto l'art. 29 (Graduatorie) del Capo  I  (Procedimento  per  la
concessione degli  aiuti  nell'accesso  individuale)  del  Titolo  II
(Accesso individuale) del regolamento generale del  PSR  che  prevede
che, a seguito della pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi  dell'art.
26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento  da
pubblicare sul BUR a cura dell'autorita' di gestione: 
      a) approva la graduatoria delle domande di aiuto  ammesse,  con
l'indicazione di quelle finanziabili; 
      b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito  di
nuove risorse disponibili; 
      c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse  ai  sensi
dell'art. 28; 
    Visto l'art. 84 (Norma di rinvio) del Capo  I  (Attuazione  della
strategia di sviluppo locale) del Titolo IV (Attuazione  dell'Asse  4
(Leader) del PSR) del regolamento generale del PSR che statuisce  che
per quanto non  specificatamente  previsto  dal  Titolo  IV  medesimo
trovano applicazione le disposizioni di cui  al  Titolo  II  (Accesso
individuale); 
    Visto  che  il  GAL  non  e'  individuato  nell'Allegato  B   del
regolamento generale del PSR ne' come  ufficio  attuatore,  ne'  come
struttura responsabile di misura, e' necessario modificare l'art.  84
del regolamento generale del PSR nel modo seguente: 
      escludendo l'applicazione dell'art. 26 all'Asse IV; 
      prevedendo che i bandi sono predisposti e adottati dal GAL; 
      prevedendo che, nel caso di domande di aiuto  rivolte  al  GAL,
agli adempimenti attribuiti dal Titolo II alle strutture responsabili
di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso; 
      prevedendo di estendere anche al  GAL,  attraverso  un  proprio
provvedimento, gli adempimenti di cui alle lettere a), b)  e  c)  del
comma 1 dell'art. 29; 
    Considerato inoltre che il GAL,  per  l'attuazione  della  misura
431, si trova ad affrontare spese per servizi postali, valori bollati
e controllo della  veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e di atto notorio di cui agli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28  dicembre  2000
ai sensi dell'art. 71 del decreto medesimo che, vista l'esiguita'  di
importo, sono pagate in contanti; 
    Viste le «Linee guida per l'ammissibilita' delle  spese  relative
allo sviluppo rurale e a interventi analoghi  (anno  2010)»  adottate
dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e  in
particolare il paragrafo 2.13 in cui si prevede che il  pagamento  in
contanti e' consentito nei soli casi  in  cui  e'  inequivocabilmente
garantita la tracciabilita' della spesa e comunque  per  importi  non
superiori a 500 euro IVA compresa per singolo bene/servizio; 
    Ritenuto di modificare  l'art.  88  (Disposizioni  specifiche  in
materia di costi ammissibili) del regolamento generale del PSR per il
GAL, limitatamente  alla  Misura  431,  ammettendo  il  pagamento  in
contanti  esclusivamente  per  valori  bollati,  servizi  postali   e
controllo  della  veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione e di atto notorio di cui agli articoli  46  e  47  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  ai   sensi
dell'art.  71  del  decreto  medesimo,  nei  soli  casi  in  cui   e'
inequivocabilmente garantita la tracciabilita' della spesa e comunque
per importi non  superiori  a  500  euro  IVA  compresa  per  singola
tipologia di spesa; 
    Visto  l'art.  38,  comma  2  (Disposizioni   generali   per   la
liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento) del regolamento
generale del PSR che afferma che il procedimento per la  liquidazione
degli  aiuti  nelle  misure  a  investimento  si  conclude   con   il
provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore; 
    Ritenuto necessario specificare allo stesso comma 2, dell'art. 38
citato, anche quando il procedimento, per la liquidazione degli aiuti
nelle misure a investimento, ha inizio dal momento che  gli  articoli
40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati  di
avanzamento) e 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale del PSR
prevedono la presentazione di una domanda in formato elettronico  sul
SIAN e successivamente, nel termine  di  15  giorni  dalla  data  del
rilascio, la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea
della domanda stampata e rilasciata a portale; 
    Ritenuto di modificare l'art. 38 (Disposizioni  generali  per  la
liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento),  comma  2  del
regolamento generale del PSR  specificando  che  il  procedimento  ha
inizio  con  la  presentazione  all'ufficio  attuatore  della   copia
cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale ai sensi degli
articoli 40, comma 2,  41,  comma  2  e  42,  comma  2  del  medesimo
regolamento; 
    Visto l'art. 49 (Impegni accessori nelle misura  a  investimento)
del regolamento generale del PSR dove al comma 1, lettera b) tra  gli
altri impegni, e' indicato il rispetto  dei  termini  indicati  nella
decisione individuale di finanziamento; 
    Considerato che la decisione individuale di finanziamento  ha  un
contenuto  ampio  e  alla  lettera  d),   dell'art.   32   (Decisione
individuale   di   finanziamento   nell'accesso   individuale)    del
regolamento generale del PSR e' indicato che nella  stessa  decisione
siano precisati i termini,  senza  pero'  indicare  la  natura  degli
stessi; 
    Ritenuto necessario precisare che i  termini  che  devono  essere
rispettati come impegno accessorio nella decisione  di  finanziamento
siano quelli relativi all'inizio e alla conclusione delle operazioni; 
    Ritenuto di modificare l'art. 49 (Impegni accessori nelle  misure
a investimento) al comma 1, lettera b) del regolamento  generale  del
PSR specificando che costituisce impegno accessorio il  rispetto  dei
termini di inizio  e  conclusione  delle  operazioni  indicati  nella
decisione individuale di finanziamento; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012,  n.
1356 avente ad oggetto l'approvazione del  «Regolamento  di  modifica
del regolamento generale di  attuazione  del  programma  di  sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato
con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»; 
    Ritenuto pertanto di emanare  in  tal  senso  il  regolamento  di
modifica al regolamento generale di attuazione del  PSR  emanato  con
proprio decreto n. 040/Pres./2011; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento di
modifica del regolamento generale  di  attuazione  del  programma  di
sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione  28  febbraio
2011, n. 40», nel testo allegato al presente provvedimento del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO